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Registro dei titolari effettivi: è ancora sospeso, e cosa significa per te

Pubblicato il 6 min di lettura

di Damiano, fondatore di srls.ai

Ad agosto 2026 non devi comunicare niente. Il registro dei titolari effettivi presso il Registro delle Imprese è sospeso, non c'è un canale attivo per trasmettere la comunicazione, e di conseguenza non c'è nessuna sanzione esigibile per non averla fatta.

È una risposta scomoda da dare, perché sembra un invito a ignorare un obbligo di legge. Non lo è: l'obbligo esiste sulla carta, ma la sua attuazione è ferma per effetto di un provvedimento giurisdizionale, e i termini non decorrono. Se hai appena costituito una SRL e ti stai chiedendo se ti sei perso un adempimento, la risposta è no.

Quello che serve davvero è capire perché è fermo, quando può ripartire, e che cosa conviene avere pronto per quel giorno. Sono tre cose molto concrete, e stanno tutte qui sotto.

Che cos'è il titolare effettivo

Il titolare effettivo è la persona fisica in carne e ossa che sta dietro a una società. Non l'amministratore in quanto tale, non la società socia: la persona.

I criteri stanno nell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 e si applicano in ordine, uno dopo l'altro, fermandosi al primo che dà un risultato:

  1. assetto proprietario: chi possiede più del 25% del capitale;
  2. controllo: chi controlla la società con la maggioranza dei voti o con vincoli contrattuali, se il criterio proprietario non basta o non identifica nessuno;
  3. criterio suppletivo: chi ha poteri di amministrazione o direzione, quando i primi due non portano a nessuno.

Per una micro SRL con socio unico l'esercizio dura un secondo: il titolare effettivo è il socio unico, con il 100%. Per una società con due soci al 50% sono entrambi. Per una società con quattro soci al 25% esatto, nessuno supera la soglia e si passa al secondo criterio, e poi eventualmente al terzo, che porta all'amministratore.

Vale la pena farlo comunque, anche adesso, per un motivo pratico che spieghiamo più avanti.

Perché il registro è fermo

La cronologia spiega tutto, e vale la pena averla in testa perché è il modo più rapido per riconoscere una pagina non aggiornata.

Quando Cosa è successo
DM 55/2022 il regolamento istituisce il registro e la procedura di comunicazione
22 novembre 2022 la Corte di giustizia UE, causa C-37/20, invalida l'accesso pubblico generalizzato ai dati sulla titolarità effettiva
fine 2023 il decreto che attesta l'operatività del sistema fissa il primo termine di comunicazione
2023-2024 ricorsi al TAR Lazio, che li respinge
appello il Consiglio di Stato sospende l'efficacia dei provvedimenti attuativi e rinvia in via pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
21 maggio 2026 la Corte di giustizia si pronuncia in senso favorevole alla compatibilità della normativa italiana
oggi la decisione nel merito spetta di nuovo al Consiglio di Stato: la prima udienza è fissata nel 2027

Il punto che conta: la pronuncia della Corte di giustizia del maggio 2026 non ha riacceso il registro da sola. Ha tolto un ostacolo, ma la sospensione è stata disposta dal giudice italiano ed è il giudice italiano a doverla rimuovere. Finché il Consiglio di Stato non decide, e non lo farà prima del 2027, la situazione resta questa.

E il D.Lgs. 122/2026?

Esiste: è il D.Lgs. 10 giugno 2026 n. 122, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 luglio 2026 e in vigore dal 23 luglio 2026. Molte pagine lo hanno letto come "il registro riparte". Non è così, e la lettura corretta è più interessante.

Il decreto recepisce le norme sulla titolarità effettiva della direttiva UE 2024/1640, la sesta direttiva antiriciclaggio, inserendo gli articoli da 21-bis a 21-septies nel D.Lgs. 231/2007. Quello che fa, in sostanza, è ridisegnare l'accesso ai dati, che era esattamente il punto su cui la Corte di giustizia era intervenuta nel 2022.

Il nuovo schema di accesso, in ordine di ampiezza:

  • autorità pubbliche: accesso pieno;
  • soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (banche, professionisti, intermediari): accesso per l'adeguata verifica della clientela;
  • soggetti portatori di un legittimo interesse in materia di prevenzione del riciclaggio, per esempio giornalisti e organizzazioni della società civile: accesso motivato;
  • pubblico generalizzato: non più previsto.

C'è però un dettaglio che decide tutto: l'operatività del nuovo sistema è subordinata a un decreto attuativo del MIMIT che non è ancora stato emanato. Quindi il decreto disegna il futuro e non muove il presente.

Che cosa devi fare oggi

Niente. In modo più preciso:

  • non c'è una comunicazione da inviare, perché il canale è sospeso;
  • non c'è un termine che sta decorrendo contro di te;
  • non c'è una sanzione applicabile in questo momento. La sanzione teorica, quando il registro riparte, è quella dell'art. 2630 c.c., da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro i trenta giorni successivi al termine. Oggi è quiescente.

Se qualcuno ti scrive che sei in ritardo e ti offre di risolvere a pagamento, quella è una delle tante lettere commerciali che arrivano alle società appena iscritte, nella stessa famiglia dei finti bollettini del diritto camerale. Il registro è sospeso: non si può essere in ritardo su un canale chiuso.

Le due cose che invece restano vere

Qui sta la parte utile dell'articolo, perché "non devi fare niente" è vero solo per il registro.

1. L'adeguata verifica della clientela non è sospesa. Quando apri il conto business, quando ti accreditano su una piattaforma di pagamento, quando firmi un contratto con un cliente strutturato, ti chiederanno chi è il titolare effettivo della società e ti faranno firmare una dichiarazione. Quell'obbligo è in capo a banche, intermediari e professionisti, deriva direttamente dal D.Lgs. 231/2007 ed è pienamente operativo. Il registro è solo il posto dove il dato sarebbe archiviato: la domanda te la fanno lo stesso.

Fornire dati falsi in quella sede è una cosa seria, con conseguenze penali. Vale la pena averci pensato prima con calma, non allo sportello.

2. Il registro ripartirà. Quando succederà, ci sarà un termine per mettersi in regola, e sarà probabilmente breve. Le società costituite nel frattempo dovranno comunicare come tutte le altre.

Quindi la cosa sensata da fare oggi, che costa mezz'ora:

  • identifica il titolare effettivo applicando i criteri dell'art. 20 nell'ordine, e metti per iscritto il ragionamento, non solo la conclusione;
  • conserva i dati anagrafici completi delle persone individuate, codice fiscale compreso;
  • verifica di avere firma digitale e PEC attive, perché la comunicazione si farà per via telematica al Registro Imprese come qualunque altra pratica;
  • mettilo in scadenzario come voce da ricontrollare, non come adempimento da fare.

Nelle società con una catena di controllo, cioè quando il socio è a sua volta una società, il ragionamento scritto vale ancora di più: risalire la catena a distanza di due anni, quando arriverà la richiesta, è molto più faticoso che annotarla adesso.

Cosa guardare per capire quando riparte

Due segnali, e nessuno dei due è una notizia di giornale:

  1. la decisione nel merito del Consiglio di Stato, attesa non prima del 2027;
  2. il decreto attuativo del MIMIT previsto dal D.Lgs. 122/2026, che definirà le modalità del nuovo accesso.

Sullo sfondo c'è una scadenza europea che rende improbabile un rinvio all'infinito: il regolamento UE 2024/1624, il cosiddetto AMLR, si applica dal 10 luglio 2027 e presuppone registri dei titolari effettivi funzionanti in tutti gli Stati membri.

Il nostro pronostico, e lo diamo come tale, è che il registro riparta tra il 2027 e il 2028, con un termine di allineamento per le società già iscritte. Fino ad allora, la casella resta vuota per una ragione legittima.

Questa pagina la teniamo aggiornata: è uno dei pochi punti del percorso in cui la risposta giusta oggi potrebbe non esserlo tra sei mesi.

Fonti

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