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LIPE trimestrale: compilarla e inviarla da soli

Pubblicato il 6 min di lettura

di Damiano, fondatore di srls.ai

La LIPE è la comunicazione dei dati della liquidazione IVA, e va inviata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Si compila e si trasmette dal portale dell'Agenzia con le credenziali della società: non serve un intermediario.

L'errore più comune non è nella compilazione, è nel calendario: le date della comunicazione e quelle del versamento sono diverse, e non si deducono l'una dall'altra. Sono due serie separate.

Il secondo errore più comune riguarda il quarto trimestre: chi liquida trimestralmente non fa un versamento autonomo per il quarto trimestre. Confluisce nel saldo annuale.

Le due serie di date, 2026

Comunicazioni LIPE:

Trimestre Scadenza
Q1 2026 1 giugno 2026 (il 31 maggio è domenica)
Q2 2026 30 settembre 2026
Q3 2026 30 novembre 2026
Q4 2026 1 marzo 2027 (il 28 febbraio è domenica)

Versamenti IVA trimestrali per opzione:

Periodo Scadenza Codice tributo Interessi 1%
Q1 16 maggio 6031
Q2 16 agosto, che slitta al 20 agosto 6032
Q3 16 novembre 6033
Q4 nessun versamento autonomo
Saldo annuale 16 marzo 6099 no

Due cose da notare in questa tabella.

I versamenti infrannuali sono tre, non quattro. Il quarto trimestre non ha una scadenza propria: confluisce nel saldo annuale del 16 marzo, che non sconta l'1% di interessi. La LIPE del quarto trimestre invece esiste eccome, e va inviata.

Il 16 agosto diventa 20 agosto. Non è una proroga eccezionale: è la sospensione feriale prevista dall'art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, per cui i versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto si effettuano entro il 20 agosto senza maggiorazione. Vale ogni anno.

Sul secondo trimestre della LIPE c'è un errore che circola parecchio: la scadenza è il 30 settembre, non fine agosto. Diverse fonti riportano ancora la data vecchia.

La regola dello slittamento

Le date sopra tengono già conto di una regola generale che vale la pena conoscere, perché ti permette di ricalcolarle da solo ogni anno. L'art. 7 comma 1 lett. h del DL 70/2011 dice che i versamenti e gli adempimenti

"che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo"

Si applica a F24, LIPE, dichiarazioni, e anche al deposito del bilancio (per una norma diversa, l'art. 3 comma 2 del DPR 558/1999).

L'ordine di calcolo corretto è: data ordinaria, poi sospensione feriale, poi slittamento. Invertire gli ultimi due passaggi porta a risultati sbagliati ad agosto.

Due eccezioni che non slittano mai, e che è utile conoscere perché sono controintuitive:

  • le quattro scadenze OSS (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio) restano ferme anche di sabato o festivo;
  • i termini di emissione della fattura (dodici giorni, o il quindici del mese successivo per le operazioni passive dall'estero), perché riguardano un documento destinato alla controparte e non un adempimento verso il Fisco.

Conviene la liquidazione trimestrale?

Per una micro società, quasi sempre sì.

L'opzione è ammessa se il volume d'affari dell'anno precedente non supera 500.000 euro per i servizi. Il primo anno il volume si presume, quindi si può optare da subito.

Mensile Trimestrale
Adempimenti l'anno 12 versamenti 3 versamenti più il saldo
Costo nessuno 1% di interessi sui primi tre
Quando conviene posizione strutturalmente a credito tutti gli altri casi

L'1% è il prezzo di trasformare dodici scadenze in quattro. Per una società che gestisce la contabilità in proprio, quel prezzo si ripaga in tempo risparmiato.

L'eccezione vale la pena spiegarla: se sei strutturalmente a credito IVA, tipicamente perché esporti servizi all'estero e quindi emetti fatture senza IVA mentre paghi IVA sugli acquisti italiani, la liquidazione mensile ti restituisce il credito prima. In quel caso il trimestrale ti fa da banca per l'Erario, e non è quello che vuoi.

L'opzione si esercita per comportamento concludente dal primo trimestre, e si formalizza nel quadro VO della prima dichiarazione IVA.

Cosa si comunica

La LIPE contiene i dati riepilogativi della liquidazione: IVA a debito, IVA a credito, eventuale credito del periodo precedente, l'importo da versare o il credito che si riporta.

Non è una dichiarazione e non sostituisce nulla: la dichiarazione IVA annuale resta un adempimento a sé, da presentare tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo.

I dati escono direttamente dai registri IVA. Se la contabilità è tenuta con registri corretti, la LIPE è un riepilogo automatico: non c'è nulla da decidere, solo da riportare.

Va presentata anche se la liquidazione è a zero o a credito. L'unico caso di esonero è l'assenza totale di operazioni nel periodo, e anche lì conviene verificare la propria situazione prima di saltarla.

La soglia dei 100 euro

Regola poco conosciuta e utile a chi ha volumi piccoli: se l'importo da versare non supera 100 euro, il versamento slitta al periodo successivo, cumulandosi.

La soglia è stata elevata a 100 euro dal D.Lgs. 1/2024. Molte guide riportano ancora i vecchi 25,82 euro: è un dato superato.

L'acconto IVA di dicembre

È l'adempimento che viene dimenticato più spesso, anche da chi tutto il resto lo fa bene.

Dato Valore
Scadenza 27 dicembre
Codice tributo (trimestrali) 6035
Codice tributo (mensili) 6013
Non dovuto sotto 103,29 euro
Metodo storico o previsionale 88%
Metodo analitico (al 20 dicembre) 100%

Attenzione: è dovuto anche da chi liquida trimestralmente per opzione. È il punto che sfugge, perché si tende a pensare che con tre versamenti l'anno l'acconto non c'entri.

Nel 2026 il 27 dicembre cade di domenica, quindi il termine si sposta al primo giorno lavorativo successivo.

Le sanzioni

Per la LIPE omessa, tardiva o errata la sanzione indicata dalle fonti che abbiamo consultato è di 500-2.000 euro per comunicazione. Non abbiamo riletto direttamente il testo della norma sanzionatoria, quindi prendilo come ordine di grandezza e non come dato verificato al centesimo.

Quello che è certo è il rapporto costi-benefici: la comunicazione è un riepilogo di numeri che hai già, richiede pochi minuti, e la sanzione per non farla è sproporzionata rispetto allo sforzo. È esattamente il tipo di adempimento che non ha senso rimandare.

Se ti accorgi di essere in ritardo, il ravvedimento operoso riduce la sanzione in funzione di quanto tempo è passato: prima ci si mette in regola, meno costa.

Una funzione da tenere d'occhio

L'Agenzia mette a disposizione, in via sperimentale, le bozze precompilate dei registri IVA, della LIPE e della dichiarazione annuale, estese alle operazioni del 2026. La platea include i soggetti che liquidano trimestralmente ex art. 7 DPR 542/1999, cioè esattamente il caso di una micro società.

C'è un vantaggio non ovvio: se le bozze dei registri vengono convalidate o integrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA, che li conserva l'Agenzia, e con la convalida l'Agenzia elabora anche la bozza della LIPE e quella dell'F24.

Non è ancora una strada praticabile per chiunque, ma è la direzione in cui questo adempimento si sta muovendo: da "ricostruisco e spero" a "confronto con quello che l'Agenzia ha già".

Fonti

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