
Dividendi 2026: le soglie del 5% sono state abrogate (e mezza internet non lo sa)
Pubblicato il 6 min di lettura
di Damiano, fondatore di srls.ai
Se sei socio persona fisica di una SRL e ti distribuisci un dividendo nel 2026, paghi il 26% a titolo d'imposta. Punto. Nessuna soglia di partecipazione, nessuna distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata, niente da dichiarare nel modello Redditi PF.
Se il socio è invece una società di capitali, il dividendo è escluso dall'imponibile per il 95%, quindi tassato di fatto all'1,2% (il 24% di IRES sul 5% che resta imponibile). Anche qui senza soglie.
Questo va detto con chiarezza perché per qualche mese non è stato vero, e moltissime pagine pubblicate all'inizio del 2026 raccontano ancora la versione intermedia. La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto un requisito dimensionale, una partecipazione almeno del 5% del capitale oppure di valore fiscale almeno pari a 500.000 euro, per accedere all'esclusione del 95% sui dividendi e al regime PEX sulle plusvalenze. Quel requisito è stato abrogato dall'art. 11 del DL 38/2026, convertito con la L. 88/2026, e l'abrogazione ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.
Tradotto: la finestra in cui quelle soglie sono state formalmente in vigore non ha mai prodotto effetti, perché la loro eliminazione risale all'inizio dello stesso periodo d'imposta.
Cosa è successo, in ordine
| Momento | Cosa dispone |
|---|---|
| L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) | introduce il requisito del 5% del capitale o di 500.000 euro di valore fiscale per l'esclusione dei dividendi e per la PEX |
| DL 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026 | abroga il requisito, con effetto dal 1° gennaio 2026 |
| L. 88/2026 del 22 maggio 2026 | converte il decreto e conferma l'abrogazione |
Il risultato è che nel 2026 vige la disciplina precedente, quella che tutti conoscevano fino al 2025.
Perché tante pagine sbagliano: sono state scritte tra gennaio e marzo 2026, quando la norma della manovra era davvero in vigore, e non sono più state toccate. È il caso di scuola di come si datano i contenuti fiscali. Se una pagina sui dividendi non cita il DL 38/2026, quella pagina è ferma a prima del 28 marzo, qualunque data di aggiornamento mostri.
Il regime vigente, per tipo di socio
| Chi incassa il dividendo | Regime | Tassazione effettiva |
|---|---|---|
| Persona fisica, fuori dal regime d'impresa | ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 27 DPR 600/1973) | 26% |
| Società di capitali (holding) | esclusione del 95% dall'imponibile (art. 89 co. 2 TUIR), IRES 24% sul 5% | 1,2% |
| Persona fisica imprenditore o società di persone | concorre parzialmente al reddito d'impresa | variabile |
Per la persona fisica il 26% uniforme non è una novità del 2026: viene dalla riforma del 2018, che ha eliminato la vecchia distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Anche il regime transitorio sulle riserve di utili formate prima del 2018 è ormai chiuso: valeva per le delibere di distribuzione approvate entro il 31 dicembre 2022. Se leggi ancora di "utili ante 2018 con imponibilità al 49,72%", è materiale d'archivio.
Come si versa concretamente
La ritenuta la applica la società che distribuisce, non il socio. Il socio riceve il netto e non deve indicare nulla nella propria dichiarazione: il 26% è a titolo d'imposta, quindi chiude la partita.
Gli estremi operativi:
- codice tributo 1035 nel modello F24;
- il termine ha una regola sua, che sfugge quasi a tutti: il versamento va fatto entro il 16 del mese successivo al trimestre solare in cui è avvenuto il pagamento del dividendo. Non il mese successivo: il trimestre. Un dividendo pagato il 5 aprile si versa entro il 16 luglio.
- fa fede il pagamento effettivo, non la data della delibera. Se deliberi a maggio e paghi a ottobre, il trimestre di riferimento è il quarto.
Prima di distribuire: tre condizioni civilistiche
La parte fiscale è la più semplice. Quella che blocca davvero le micro società è civilistica.
1. Il bilancio deve essere approvato. L'art. 2478-bis c.c. consente la distribuzione solo di utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato. Non si distribuisce su una situazione contabile provvisoria.
2. La riserva legale va accantonata prima. In generale è il 5% dell'utile fino a un quinto del capitale (art. 2430 c.c.). Ma se il capitale è inferiore a 10.000 euro, e quindi in ogni SRLS, l'art. 2463 comma 5 impone di accantonare almeno un quinto degli utili, cioè il 20%, finché riserva e capitale insieme non raggiungono 10.000 euro. Con 1.000 euro di capitale e 20.000 euro di utile, 4.000 euro non sono distribuibili.
3. Il verbale che distribuisce utili va registrato. Entro 30 giorni, con imposta di registro fissa di 200 euro più bollo. Si fa con il modello RAP, che la società può presentare da sola senza intermediario. È un adempimento che scatta solo in questo caso: un bilancio che porta l'utile a nuovo non si registra.
Quei 200 euro sono un dato da tenere presente quando l'importo distribuito è piccolo. Su un dividendo di 3.000 euro pesano quasi il 7%.
Il conto vero, dall'utile alla tasca
Prendiamo 10.000 euro di utile ante imposte in una micro SRL e portiamoli fino al socio persona fisica.
| Passaggio | Importo |
|---|---|
| Utile ante imposte | 10.000 |
| IRES 24% | -2.400 |
| Utile netto | 7.600 |
| Riserva legale, ipotesi SRLS al 20% | -1.520 |
| Distribuibile | 6.080 |
| Ritenuta 26% | -1.581 |
| Netto al socio | 4.499 |
Su 10.000 euro di utile lordo il socio ne vede circa 4.500, e altri 1.520 restano in società come riserva, quindi non sono persi ma non sono suoi da spendere. Il prelievo complessivo sulla parte distribuita, IRES più ritenuta, è del 43,8%.
Il numero è alto e va guardato in faccia: è la doppia imposizione economica tipica delle società di capitali, prima sull'utile e poi sul dividendo. È esattamente il motivo per cui la domanda "compenso o dividendi" non ha una risposta ovvia, e la abbiamo affrontata a parte.
Una scorciatoia che non è una scorciatoia: rinunciare al dividendo e lasciare tutto in società non è un risparmio, è un rinvio. L'IRES del 24% l'hai già pagata, e il 26% arriverà quando distribuirai. Se il tuo obiettivo è reinvestire, ha senso; se è portare i soldi a casa più avanti, hai solo spostato la data.
Se sei una holding
Qui l'abrogazione delle soglie conta davvero. Con il requisito della Legge di Bilancio 2026, una holding con una partecipazione inferiore al 5% e di valore sotto i 500.000 euro avrebbe pagato l'IRES piena sul dividendo. Oggi no: torna l'esclusione del 95%, tassazione effettiva 1,2%, senza requisiti dimensionali.
Lo stesso vale per la PEX sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni, che ha ripreso i suoi quattro requisiti classici senza il filtro dimensionale.
Prima di concludere che quindi una holding conviene, però, il conto va fatto intero: quell'1,2% si compra al prezzo di una seconda società con i suoi costi fissi annuali. Su una micro società quel prezzo è quasi sempre più alto del vantaggio, e ne parliamo nell'articolo dedicato.
Come riconoscere una pagina vecchia
Tre segnali, verificabili in dieci secondi:
- cita le soglie del 5% o dei 500.000 euro come vigenti: è ferma a prima del 28 marzo 2026;
- distingue tra partecipazioni qualificate e non qualificate per la persona fisica: è ferma a prima del 2018;
- parla dell'imponibilità del 58,14% o del 49,72% degli utili: è materiale del regime transitorio, chiuso nel 2022.
Il riferimento da cercare, invece, è uno solo: DL 38/2026 convertito con L. 88/2026.
Fonti
- DL 38/2026, testo coordinato con la legge di conversione 88/2026 (Normattiva)
- Fisco Oggi (Agenzia delle Entrate), conversione in legge del DL fiscale
- Art. 27 DPR 600/1973 (ritenuta sui dividendi)
- Art. 89 TUIR (dividendi e interessi)
- Art. 2478-bis c.c. (bilancio e distribuzione degli utili nella s.r.l.)
- Agenzia delle Entrate, modello RAP per la registrazione del verbale
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