
Compenso o dividendi: come pagarti dalla tua SRL nel 2026
Pubblicato il 7 min di lettura
di Damiano, fondatore di srls.ai
Sotto i 50.000 euro circa di utile prima del compenso, conviene il compenso all'amministratore. Sopra, conviene il dividendo. In mezzo la differenza è di poche centinaia di euro e decidono altri fattori.
Il punto di pareggio si è spostato quest'anno, e per una ragione precisa: dal 2026 il secondo scaglione IRPEF è sceso dal 35% al 33% (L. 199/2025). Tutte le simulazioni fatte con il 35% sono da rifare, e quasi nessuno le ha rifatte.
Sotto ci sono i conti completi. Prima, tre cose che cambiano la lettura di tutto il resto.
Tre premesse che spostano i numeri
Il compenso abbatte l'IRES ma non l'IRAP. La base imponibile IRAP è il valore della produzione netta, e i compensi per collaborazione coordinata e continuativa sono indeducibili. Quindi l'IRAP che paghi è identica nei due scenari: non è una variabile del confronto, è una costante. Questo semplifica il ragionamento più di quanto sembri.
Il compenso va deliberato. Senza una decisione dei soci che lo stabilisce, il compenso dell'amministratore non è deducibile. È una formalità di due righe nel libro delle decisioni, ma senza quella il costo più grosso della tua società diventa indeducibile.
Il compenso si deduce per cassa. L'art. 95 comma 5 TUIR lo lega all'anno di pagamento effettivo, non a quello di imputazione. Con un'eccezione che è una data secca: la cassa allargata fa considerare percepito nell'anno precedente il compenso pagato entro il 12 gennaio. Il 13 gennaio è un altro anno fiscale.
Come si tassano, in una riga ciascuno
Compenso: la società lo deduce dall'IRES, paga i contributi INPS della Gestione separata al 35,03% (due terzi a suo carico, un terzo trattenuto all'amministratore), e sul compenso l'amministratore paga IRPEF progressiva con le detrazioni da lavoro assimilato.
Dividendo: la società paga IRES al 24% sull'utile, poi sulla distribuzione applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Il socio non dichiara nulla.
Le aliquote IRPEF 2026:
| Scaglione | Aliquota |
|---|---|
| fino a 28.000 euro | 23% |
| da 28.001 a 50.000 euro | 33% |
| oltre 50.000 euro | 43% |
I conti, tre scenari
Ipotesi comuni: micro SRL di servizi, socio unico amministratore senza altra copertura previdenziale, nessun altro reddito, addizionali regionali e comunali stimate al 2% complessivo, deduzione forfettaria IRAP di 8.000 euro, aliquota IRAP ordinaria del 3,90%. Il punto di partenza è l'utile prima del compenso e prima delle imposte.
Scenario 1: 40.000 euro
| Tutto compenso | Tutto dividendo | |
|---|---|---|
| IRAP | 1.248 | 1.248 |
| Compenso lordo | 31.415 | 0 |
| Contributi INPS (società + amministratore) | 11.005 | 0 |
| IRES 24% | 0 | 9.600 |
| IRPEF netta da detrazioni | 3.449 | 0 |
| Addizionali | 555 | 0 |
| Ritenuta 26% sul dividendo | 0 | 7.580 |
| Netto in tasca | 23.743 | 21.572 |
Il compenso vince di 2.171 euro. E oltre a quello, hai versato 11.005 euro di contributi che sono pensione, non tasse.
Scenario 2: 55.000 euro
| Tutto compenso | Tutto dividendo | |
|---|---|---|
| Netto in tasca | 28.822 | 29.576 |
Qui il dividendo passa avanti, ma di 754 euro: è sostanzialmente un pareggio, e a questi livelli la scelta la fanno considerazioni non fiscali.
Scenario 3: 80.000 euro
| Tutto compenso | Tutto dividendo | |
|---|---|---|
| Netto in tasca | 38.199 | 42.914 |
Il dividendo vince di 4.715 euro, e il distacco cresce da qui in su.
Perché il pareggio sta lì
Due forze si incrociano intorno ai 50.000 euro di utile.
Il compenso parte avvantaggiato perché è deducibile: azzera l'IRES del 24% alla radice, e sui primi 28.000 euro sconta solo il 23% di IRPEF, ulteriormente ridotto dalle detrazioni per redditi assimilati (art. 13 TUIR), che a quei livelli valgono da 1.000 a quasi 3.000 euro. Il suo costo è il 35,03% di contributi.
Il dividendo ha un prelievo fisso e insensibile all'importo: 24% di IRES più 26% di ritenuta, cioè 43,8% complessivo sulla parte distribuita, che non cresce mai.
Quando il compenso sale, entra nel 33% e poi nel 43%, le detrazioni si azzerano oltre i 50.000 euro di reddito, e la somma di IRPEF, addizionali e contributi supera il 43,8% fisso del dividendo. Da lì in avanti il dividendo è più efficiente e lo resta.
Il calo del secondo scaglione dal 35% al 33% ha spostato il pareggio verso l'alto di qualche migliaio di euro rispetto al 2025: più utile di prima resta nella zona in cui conviene il compenso.
La risposta pratica: quasi sempre un mix
Il confronto tra i due estremi serve a capire il meccanismo. La scelta sensata quasi sempre non è né l'uno né l'altro, ma il dosaggio.
La regola pratica che ne esce, e che vale per la maggior parte delle micro società:
Copri con il compenso la fascia al 23%, cioè fino a circa 28.000 euro di imponibile, e distribuisci il resto come dividendo.
Quella fascia è dove il compenso è imbattibile: aliquota bassa, detrazioni piene, deducibilità piena. Oltre, l'IRPEF marginale supera il costo complessivo del dividendo e il vantaggio si rovescia.
Due correttivi da conoscere:
- Il minimale della Gestione separata è di 18.808 euro per il 2026. Sotto quella soglia di compenso annuo non maturi dodici mesi di accredito contributivo, ma solo la frazione corrispondente. Se ti interessa l'anzianità contributiva, è una soglia da guardare prima di scendere sotto.
- Il massimale è di 122.295 euro. Oltre, i contributi non si versano più, e questo cambia il calcolo per i compensi alti: sopra il massimale il costo marginale del compenso scende bruscamente.
Quello che i numeri non dicono
Cinque fattori che nella pratica pesano quanto il calcolo, a volte di più.
1. La cassa. Il compenso lo paghi quando vuoi durante l'anno. Il dividendo no: serve un utile realizzato e un bilancio approvato. Se hai bisogno di reddito mensile, il dividendo semplicemente non è disponibile prima dell'approvazione, e con l'esercizio solare significa aspettare la primavera successiva.
2. La pensione. I contributi versati sulla Gestione separata non sono un costo secco, sono l'unica cosa che ti costruisce una posizione previdenziale. Sul dividendo non versi nulla e non maturi nulla. Chi paragona compenso e dividendi guardando solo il netto in tasca sta confrontando due cose che non fanno lo stesso lavoro.
3. La riserva legale. Se la società ha capitale sotto i 10.000 euro, quindi ogni SRLS, l'art. 2463 comma 5 c.c. impone di accantonare un quinto degli utili finché capitale e riserva insieme non raggiungono 10.000 euro. Quella parte non è distribuibile, punto. Il compenso non incontra questo vincolo.
4. I 200 euro della registrazione. Il verbale che distribuisce utili va registrato entro 30 giorni, con imposta di registro fissa di 200 euro. Su dividendi piccoli è un costo che pesa in percentuale.
5. Il tuo reddito complessivo. Tutti i conti qui sopra presumono che il compenso sia il tuo unico reddito. Se hai già un lavoro dipendente o altri redditi, il compenso si somma e parte da uno scaglione più alto, mentre il dividendo resta al 26% qualunque cosa tu guadagni altrove. In quel caso il pareggio si sposta molto in basso, e spesso il dividendo conviene sempre.
Come rifare il conto sul tuo caso
Cinque passaggi, con una calcolatrice:
- parti dall'utile prima del compenso e prima delle imposte;
- calcola l'IRAP, che è uguale nei due scenari e quindi puoi sottrarre subito;
- per il compenso: dividi quello che resta per 1,2335 per ottenere il lordo (il resto sono i contributi a carico della società), togli il terzo di contributi a carico tuo, applica gli scaglioni IRPEF, sottrai le detrazioni dell'art. 13 e aggiungi le addizionali della tua regione e del tuo comune;
- per il dividendo: togli il 24% di IRES, poi il 26% di ritenuta su quello che resta;
- confronta i due netti, e ricordati di annotare a parte i contributi versati nel primo scenario: sono l'unica voce che non è una tassa.
Se il risultato è vicino, e nell'intervallo tra 45.000 e 60.000 euro lo sarà, scegli in base alla cassa e alla pensione, non ai numeri. Con differenze sotto i mille euro l'anno, la fiscalità non è più il criterio giusto.
Fonti
- L. 199/2025 art. 1 co. 3 (aliquote IRPEF 2026)
- Art. 13 TUIR (detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati)
- Art. 95 TUIR (spese per prestazioni di lavoro, compenso amministratori)
- INPS, aliquote della Gestione separata per il 2026 (circolare 8/2026)
- Art. 27 DPR 600/1973 (ritenuta sui dividendi)
- D.Lgs. 446/1997, disciplina IRAP (Dipartimento delle Finanze)
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